venerdì 24 aprile 2015

I redditi degli immobili di proprietà comune


Ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi, il condominio non assume la qualifica di soggetto passivo d'imposta e non è tenuto a presentare altra dichiarazione se non quella in qualità di sostituto d'imposta. 

Conseguentemente gli immobili che costituiscono oggetto di proprietà comune e che sono imputabili al singolo condòmino in proporzione ai millesimi di proprietà, come esempio i locali per la portineria, l'alloggio del portiere, la lavanderia, il riscaldamento centrale e gli altri servizi oggetto della proprietà condominiale, cui è attribuibile un’autonoma rendita catastale, devono essere dichiarati dal singolo condòmino ma soltanto nel caso in cui la quota di reddito a lui spettante per ciascuna unità immobiliare sia superiore a 25,82 euro. 

Questa esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.
Sugli immobili di proprietà comune sono inoltre dovute le imposte comunali come l'Imu e/o la Tasi.


(Fonte: Condominio: Adempimenti e agevolazioni fiscali - Agenzia delle Entrate)

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