Il proprietario o il titolare di altro diritto reale di godimento delle unità immobiliari locate ad uso abitativo (solo persone fisiche al di fuori della loro attività d'impresa o di arti e professioni) può assoggettare i redditi fondiari derivanti dalla suddetta locazione al regime ordinario di tassazione o, a decorrere dal 2011, al regime di tassazione alternativo denominato "cedolare secca".
Le aliquote della cedolare secca sono due:
- 21% per i contratti a canone libero;
- 15% per i contratti a canone concordato (per il solo quadriennio 2014-2017 è disposta una riduzione al 10%)
In caso di contitolarità dell'immobile l'opzione per la cd. cedolare secca deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore, pertanto solo in capo ai quei locatori che l'hanno esercitato l'opzione è efficace.
Sono escluse dal regime della tassazione "cedolare secca" le società di persone, le società di capitali, gli enti commerciali e non commerciali.
Non sono interessati all'applicazione di tale regime le unità immobiliari non abitative (negozi, cantine, autorimesse) e neanche quegli immobili accatastati come abitativi ma locati per uso ufficio o promiscuo.
Non si può applicare la cedolare secca sui redditi da locazione di immobili abitativi di proprietà condominiale considerando che detti contratti sono stipulati e registrati dall'amministratore con il codice fiscale del condominio.
Con l'opzione il locatore rinunzia, per il periodo corrispondente alla durata dell'opzione, alla facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se previsto nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione Istat.
Maurizio Borin

Nessun commento:
Posta un commento