L’art. 1130-bis del Codice Civile recita testualmente “... L'assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell'amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà. I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione...”
La nuova figura del Revisore Condominiale, istituita dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, nasce purtroppo senza la disciplina del “profilo dei requisiti”. Infatti essendo una attività non regolamentata “chiunque” abbia la maggiore età e la capacità giuridica, può essere nominato come revisore da parte dell’assemblea.
Pertanto come professionista ho avvertito la necessità di dovermi formare attraverso la frequenza di corsi specifici, in quanto la verifica contabile è un’attività di controllo e di monitoraggio che prima non esisteva. Inoltre ritengo che tale attività possa essere espressa al meglio solo se, nel corso degli anni precedenti, si sia acquisita una necessaria e valida competenza nel campo specifico dell’amministrazione e della contabilità condominiale.
Infatti la funzione del revisore condominiale non è solo finalizzata al controllo contabile dell’anno in corso o delle gestioni precedenti, ma ci possono essere anche ulteriori situazioni in cui la figura del revisore possa configurarsi necessaria come, ad esempio, quando si è incaricati di monitorare la gestione del conto corrente bancario e/o postale nell'ipotesi in cui si debbano effettuare ingenti interventi di manutenzione straordinaria o innovazioni e si deve costituire obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori (art. 1135 del C.C.), divenendo così uno strumento utile e di supporto, andandosi a qualificare come garante sia dei condòmini e sia dell’amministratore.
Naturalmente il revisore, oltre che dall'assemblea condominiale, può essere incaricato, da uno o più condomini, per esercitare il loro potere di controllo in ambito condominiale così come regolamentato dalla legge n. 220 del 2012.
Risulta evidente come tale attività di monitoraggio, di controllo e di ispezione documentale, è rivolta a verificare l’operato degli “Amministratori di Condominio”. E’ quindi opportuno sottolineare che il revisore, per poter verificare attentamente questa attività, deve essere in possesso di tutte le competenze necessarie per operare, egli stesso, come amministratore di condominio, e deve conoscere tutte quelle nozioni contabili necessarie per approfondire e quadrare i rendiconti predisposti dallo stesso, verificandone la corretta tenuta della contabilità condominiale.
Maurizio Borin
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